1 L’amministrazione del fallimento decide se devono essere restituiti i beni crittografici di cui il fallito ha la facoltà di disporre al momento della dichiarazione di fallimento e che sono rivendicati da un terzo.
2 La pretesa del terzo è fondata se il fallito si è impegnato a mettere in ogni momento a disposizione del terzo i beni crittografici e questi sono attribuiti:
3 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
4 Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.
445 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
1 L’administration
2 La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:
3 L’administration
4 Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
445 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
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