1 Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell’altro e prendere provvedimenti conservativi.
2 Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.
Lorsque l’un des partenaires confie l’administration de ses biens à l’autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.