L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20132;
visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 20133,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.