1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità dei danni causati illecitamente dagli organi di cui all’articolo 4 nell’esercizio dei loro compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale.
2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che lo ha causato. La procedura è retta dall’articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1995 sulla responsabilità.
1 La
2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l’a causé. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.