Il Tribunale amministrativo federale,
visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale;
in esecuzione degli articoli 11b capoverso 2, 21a capoverso 4 e 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA),
adotta il seguente regolamento:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.