Il Tribunale amministrativo federale può esigere, per ragioni tecniche, l’inoltro successivo di atti e allegati in forma cartacea, in particolare se non è in grado di stamparli, se i documenti non sono leggibili o se l’originale cartaceo dei documenti carta è necessario per l’assunzione delle prove.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.