1 Le parti inviano al Tribunale amministrativo federale i loro atti elettronici e gli allegati nel formato definito dal Segretariato generale conformemente all’allegato.
2 Il volume massimo di dati è definito dalle specifiche della piattaforma di trasmissione. Gli atti elettronici che vengono respinti a causa del superamento di tale limite si considerano non inoltrati.
3 Gli atti elettronici che superano il volume massimo di dati secondo il capoverso 2 devono essere frazionati e inoltrati tempestivamente in più invii parziali designati in quanto tali e numerati in ordine cronologico.
4 Le parti possono continuare a trasmettere i loro atti entro il termine fissato come previsto nell’articolo 21 PA, segnatamente consegnandoli a un ufficio postale o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.