1 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.
2 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA.
3 Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza.
4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all’autorità di vigilanza.
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4 Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, PUBLICA établit un ordre de priorité qu’elle communique à l’autorité de surveillance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.