1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.
2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.
3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l’importo corrispondente.
5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita.
6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
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6 Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s’appliquent.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.