1 Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d’abitazioni ad uso proprio sono trattate nell’ordine della loro ricezione.
2 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe.
3 Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 62° anno di età. Se prima dell’ammissione a PUBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.104
4 La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all’entità della prestazione di uscita.
5 La persona assicurata che ha superato l’età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti:
6 Nel caso delle persone assicurate coniugate il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBLICA può esigere l’autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.
7 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
104 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
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105 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.