1 Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.
2 Se la prestazione di uscita è stata pagata a una persona invalida o ai suoi superstiti, l’entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.