1 Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l’uscita dalla stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto.
2 Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.
1 Si PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance après que la personne concernée est sortie de la caisse de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la naissance du droit aux prestations.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.