1 I figli di un assicurato defunto o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie il 18° anno di età. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:
4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata doveva provvedere.
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4 Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans révolus, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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