1 È dovuto l’intero contributo mensile se l’ammissione della persona assicurata nell’assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l’ammissione della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° giorno del mese successivo.
2 Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se la persona assicurata esce (ultimo giorno del rapporto di lavoro) prima del 15 del mese. Se l’uscita della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l’intero contributo mensile.
3 La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di congedo non pagato (art. 29) e di mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante (art. 29a).33
4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.
32 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
33 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
1
2
3
4
32 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.