1 I richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno:
2 La SEM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.
3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
3bis Gli affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all’estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio.24
4 Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all’anno:
5 Nell’esaminare una domanda di cui al capoverso 4, la SEM considera il grado d’integrazione dell’interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, la SEM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo straniero dipende dall’aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.
6 Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d’origine o di provenienza.
7 I capoversi 1–6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.
8 Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 202225 concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.26
24 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).
26 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 168).
Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l’espace Schengen ne sont pas tenus d’obtenir de document de voyage ou de visa de retour s’ils s’inscrivent sur la liste visée dans l’annexe à la décision 94/795/JAI23, qui vaut comme document de voyage.
23 D 94/795/JAI du Conseil, du 30 nov. 1994, relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’art. K.3, par. 2, let b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre, JO L 327 du 19.12.94, p. 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.