La perdita di un documento d’identità deve sempre essere notificata alla polizia. Quest’ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d’informazione di cui all’articolo 11.
30 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Toute perte d’un document d’identité doit être signalée à la police. Celle-ci enregistre la perte dans le RIPOL. Le RIPOL transmet automatiquement l’avis de perte au système d’information selon l’art. 11.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.