Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 53

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

a.
gruppi di rifugiati ai quali è accordato l’asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell’articolo 56 della LAsi;
b.
singole persone accolte su richiesta dell’ACNUR;
c.
persone bisognose di protezione che si trovano all’estero, ai sensi dell’articolo 68 della LAsi;
d.126
persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStrI127;
e.128
persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

125 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

126 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

127 RS 142.20

128 Introdotta dall’all. dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 52g Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

1 Le DFJP contrôle l’utilisation des moyens financiers.

2 En cas de nécessité, il arrête, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.