Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStrI. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.
Peuvent prendre part au contrôle automatisé à la frontière, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 103g, al. 2, LEI:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.