Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata o di visto di transito aeroportuale è percepito un emolumento conformemente all’articolo 16 del codice dei visti52 e all’ordinanza del 24 ottobre 200753 sugli emolumenti LStrI (OEmol‑LStrI).
52 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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