1 Le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III (art. 4–36) del codice dei visti48.
2 Tali disposizioni sono completate dagli articoli 13–19.
48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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