1 L’insegnamento nelle scuole pubbliche si basa su un fondamento cristiano-umanistico. Esso è neutrale sia dal punto di vista confessionale sia da quello politico ed è improntato alla tolleranza.
2 Il Cantone e i comuni fanno in modo che i bambini ed i giovani ricevano un’istruzione scolastica di base adeguata alle loro capacità. Promuovono, tramite un’offerta formativa adeguata, l’integrazione sociale di bambini handicappati.
3 Il Cantone provvede all’insegnamento medio, alla formazione e al perfezionamento professionale nonché all’accesso alle scuole universitarie professionali e alle scuole superiori. A tale scopo può gestire o sostenere scuole. Bada ad un’offerta decentralizzata di scuole medie e professionali e promuove le scuole universitarie professionali e le scuole superiori nel Cantone.
1 L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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