1 Il Cantone e i comuni provvedono a una sufficiente assistenza, un sostegno e ad una reintegrazione di persone bisognose di aiuto.
2 Promuovono l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate a causa di un handicap, di una malattia o per altri motivi.
3 S’impegnano a favore dell’opportuna considerazione degli handicap, nella misura di quanto economicamente accettabile.
4 Provvedono, nella misura delle loro possibilità, a rendere edifici ed impianti pubblici accessibili ai portatori di handicap.
1 Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l’aide d’autrui bénéficient de mesures d’encadrement, de soutien et d’intégration sociale suffisants.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.