Gli organi e le autorità del Cantone e dei Comuni rimangono in funzione sino al termine del loro mandato. Le elezioni suppletive sono rette dal diritto anteriore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.