Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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disp1/Art. 153 Competenze del Consiglio di Stato

1 Se, all’entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006, un Comune unitario non dispone ancora delle normative indispensabili, il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie necessarie.

2 In quanto autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 138 e seguenti della legge sui Comuni, il Consiglio di Stato può, fondandosi sulla presente disposizione costituzionale, prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la transizione tra le decisioni della Landsgemeinde, da un lato, e la costituzione dei tre Comuni unitari e la ripresa, da parte del Cantone, dei compiti dei vecchi Comuni assistenziali e delle autorità tutorie comunali, nonché la soppressione dei Comuni assistenziali, dall’altro; può fare altrettanto per consentire di attuare senza intralci e con parsimonia la nuova struttura comunale. Il Consiglio di Stato bada in particolare affinché gli attivi siano quanto possibile preservati, impiegati efficacemente e con parsimonia, nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, in modo da non svantaggiare altri Comuni.

3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

disp1/Art. 154 Compétences des nouveaux organes directeurs

La loi peut prévoir que les organes directeurs des trois communes créées au 1er janvier 2011 qui ont été élus avant la fin de la période de fonction 2006/2010 entrent en fonction dès le 1er juillet 2010, avec tous les droits et devoirs, tâches et compétences des organes directeurs sortants au 30 juin 2010 des communes municipales, des Tagwen et des communes scolaires.

146 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.