Il Consiglio di Stato nomina i membri delle commissioni e le persone incaricate di compiti pubblici; nomina inoltre i pubblici dipendenti e gli insegnanti del Cantone, eccetto che la legge o un’ordinanza del Gran Consiglio deleghi questa competenza a unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato. Sono salve le competenze del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie.
78 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
Le Conseil d’État est compétent:
79 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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