1 Il Gran Consiglio elegge i membri delle autorità e delle commissioni e i pubblici dipendenti cantonali, per quanto la legislazione lo preveda; inoltre, nomina i comandanti dei battaglioni cantonali.67
2 Il Gran Consiglio è altresì competente per eleggere i procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni, nonché il difensore d’ufficio. In seguito, designa il primo procuratore pubblico.68
67 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
68 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
Le Grand Conseil est compétent:
69 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
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