1 La legge disciplina i diritti e gli obblighi dei membri delle autorità, dei pubblici dipendenti del Cantone e degli insegnanti del Cantone e dei Comuni.
2 Essa stabilisce in particolare le condizioni di nomina e le incompatibilità concernenti i pubblici dipendenti cantonali e gli insegnanti.
87 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
90 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.