1 La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione spetta al Popolo sulla base di un’iniziativa popolare o di una decisione del Gran Consiglio.
2 Nella stessa occasione, il Popolo decide se il progetto di nuova Costituzione dev’essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente eletta dal Popolo.
1 La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2 La Constitution du Canton de Zurich du 18 avril 1869 est abrogée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.