Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3, 47 capoverso 2 e 55 della legge
del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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