Sezione 1: Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore quando sia stato firmato a nome di Governi le cui sottoscrizioni minime rappresentino almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni enumerate nell’allegato A e quando i documenti menzionati nella sezione 2 (a) del presente articolo siano stati depositati a loro nome; in nessun caso il presente Accordo può entrare in vigore prima del 1° maggio 1945.
Sezione 2: Firma
- (a)
- Ogni Governo, a nome del quale il presente Accordo sia stato firmato, deposita, presso il Governo degli Stati Uniti, uno strumento in cui si dichiara che esso ha accettato il presente Accordo conformemente alle proprie leggi e che ha adottato tutte le misure necessarie per essere in grado di adempiere tutti i suoi obblighi risultanti dal presente Accordo.
- (b)
- Ogni Governo diviene membro della Banca alla data del deposito a suo nome dello strumento menzionato in precedenza sotto (a), con la riserva che nessun Governo diviene membro della Banca prima che il presente Accordo sia entrato in vigore ai sensi della sezione 1 del presente articolo.
- (c)
- Il Governo degli Stati Uniti informa i Governi di tutti gli Stati le cui denominazioni figurino nell’allegato A e tutti i Governi la cui affiliazione sia stata accettata conformemente all’articolo II, sezione 1 (b), di tutte le firme raccolte dal presente Accordo e del deposito di tutti gli strumenti menzionati in precedenza sotto (a).
- (d)
- Al momento in cui il presente Accordo sia firmato a suo nome, ogni Governo fa pervenire al Governo degli Stati Uniti un centesimo dell’1 per cento del prezzo di ogni parte, in oro o in dollari degli Stati Uniti, allo scopo di coprire le spese di amministrazione della Banca. Tale versamento costituisce un acconto sul pagamento da effettuare conformemente all’articolo II, sezione 8 (a). Il Governo degli Stati Uniti versa tali fondi su di un conto speciale di deposito e il trasferisce al Consiglio dei Governatori, quando sia stata convocata la riunione iniziale prevista dalla sezione 3 del presente articolo. Se il presente Accordo non sia entrato in vigore il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti restituirà detti fondi ai Governi che glieli hanno fatto pervenire.
- (e)
- Il presente Accordo rimane, sino al 31 dicembre 1945, aperto alla firma, a Washington, dei rappresentanti dei Governi degli Stati enumerati nell’allegato A.
- (f)
- Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo è aperto alla firma dei rappresentanti dei Governi di tutti gli Stati la cui affiliazione sia stata accettata in conformità all’articolo II, sezione 1 (b).
- (g)
- Apponendo la loro firma al presente Accordo, tutti i Governi l’accettano, sia in loro proprio nome, che in quello delle colonie, dei possedimenti esterni, dei territori sotto la loro protezione, sovranità o autorità, e dei territori sui quali esercitano un mandato.
- (h)
- Nel caso dei Governi i cui territori metropolitani abbiano subito l’occupazione nemica, il deposito dello strumento menzionato in precedenza sotto (a) può essere differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data in cui tali territori siano stati liberati. Se, nondimeno, uno di tali Governi non effettui il deposito prima della scadenza di detto periodo, la firma apposta a nome di questo Governo è considerata come annullata e la frazione della sua sottoscrizione, versata ai sensi di quanto menzionato in precedenza sotto (d), gli è restituita.
- (i)
- I paragrafi (d) e (h) entrano in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario, a contare dalla data della sua firma.
Sezione 3: Inaugurazione della Banca
- (a)
- Non appena il presente Accordo entri in vigore, conformemente alla sezione 1 del presente articolo, ogni Stato membro nomina un Governatore e lo Stato membro a cui sia stato accordato nell’allegato A il maggior numero di parti convoca la prima riunione del Consiglio dei Governatori.
- (b)
- Nella prima riunione del Consiglio dei Governatori sono prese le disposizioni necessarie per designare Direttori esecutivi a titolo provvisorio. I Governi dei cinque Stati ai quali sia stato attribuito rispettivamente nell’allegato A il maggior numero di parti, nominano Direttori esecutivi a titolo provvisorio. Se uno o più di tali Governi non siano divenuti membri, i posti per i quali essi hanno diritto di nominare Direttori esecutivi rimangono vacanti fino a che divengano membri o, al più tardi, fino al 1° gennaio 1946. Sette Direttori esecutivi provvisori sono eletti conformemente alle disposizioni dell’allegato B e rimangono in funzione fino alla data della prima elezione regolare dei Direttori esecutivi, che deve aver luogo il più presto possibile dopo il 1° gennaio 1946.
- (c)
- Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi a titolo provvisorio tutti i poteri, eccetto quelli che non possono essere ad essi delegati.
- (d)
- La Banca notifica agli Stati membri la data alla quale essa sarà pronta a iniziare le proprie operazioni.
Fatto a Washington, in un esemplare unico, che rimane depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti; tale Governo ne trasmette copie certificate a tutti i Governi la cui affiliazione sia accettata in conformità all’articolo II, sezione 1 (b).