La cooperazione tecnica può essere operata segnatamente nelle forme seguenti:
Il Consiglio federale svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica, sul posto, in Svizzera o in Paesi terzi, a candidati designati di comune intesa dai due Governi.
Il Governo Malgascio utilizzerà appieno i servizi dei borsisti, secondo le conoscenze da essi acquisite.
Il Governo Malgascio avrà la priorità quanto all’utilizzazione dei servizi degli interessati.
La coopération technique pourra revêtir, notamment, les formes suivantes:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.