Desiderosi di facilitare all’Indonesia l’acquisto di beni d’equipaggiamento e di servizi svizzeri per il suo sviluppo economico,
i Governi della Confederazione svizzera
e
della Repubblica d’Indonesia
hanno convenuto d’aprire dei crediti di trasferimento (qui appresso «i crediti di trasferimento») per il finanziamento di forniture e prestazioni di servizi in relazione con i progetti figuranti nell’elenco delle priorità dello sviluppo economico indonesiano.
All’uopo i due Governi hanno convenuto quanto segue:
2. Sono considerati crediti di trasferimento, giusta il presente accordo, i crediti accordati dal Consorzio di banche svizzere al Governo della Repubblica d’Indonesia e, per i quali, il Governo della Confederazione svizzera assume la garanzia contro i rischi all’esportazione.
3. E conchiusa, tra il Consorzio di banche svizzere da un lato e il Governo indonesiano, dall’altro, una convenzione sulla procedura da seguire per l’attribuzione di crediti di trasferimento in relazione con l’acquisto di beni d’equipaggiamento e di servizi, innanzi menzionati.
5. Il Governo della Confederazione svizzera agevolerà, entro i limiti delle sue attribuzioni legali, la conclusione di contratti di fornitura.
6. I due Governi hanno convenuto che tutti gli affari attinenti al presente accordo saranno sottoposti alle condizioni uniformi seguenti:
7. Il Governo della Repubblica d’Indonesia oppure l’istanza da esso designata, s’impegna, per tutte le forniture effettuate in virtù del presente accordo e beneficianti di crediti di trasferimento, ad assicurare il versamento degli interessi contrattuali e il rimborso di capitali alla scadenza prevista e in franchi svizzeri liberi effettivi al Consorzio di banche svizzere.
8. Il Governo della Repubblica d’Indonesia rimborserà tutti i crediti di trasferimento entro dodici anni mediante rate semestrali uguali e regolari, di cui, la prima, sarà dovuta e pagata sei mesi dopo la messa in funzione del progetto considerato.
9. Ciascuna delle autorità competenti può, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Djakarta, proporre di sottoporre al presente accordo un contratto di fornitura svizzero.
10. Tutte le domande di sottomissione all’accordo di contratti di fornitura devono essere presentate alle autorità svizzere menzionate sotto numero 4 b) del presente accordo entro trentasei mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.
11. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
12. Ciascuna parte contraente può notificare, in ogni momento, all’altra parte, la propria intenzione di disdire l’accordo. Esso diverrà caduco tre mesi dopo tale notificazione. L’accordo resta nondimeno applicabile a tutti i contratti conchiusi durante la sua validità, sino alla loro completa esecuzione.
Fatto in due esemplari a Berna, il 22 gennaio 1979, nelle lingue tedesca e inglese. I due testi fanno parimenti fede, tuttavia, in caso di controversia prevarrà il testo inglese.
Per il Governo K. Jacobi | Per il Governo della Repubblica d’Indonesia: W. Sukawati |
Soucieux de faciliter à l’Indonésie l’acquisition de biens d’équipement et de services suisses en vue de son développement économique,
les Gouvernements de la Confédération suisse
et
de la République d’Indonésie
sont convenus d’ouvrir des crédits de transfert (ci-après appelés «les crédits de transfert») pour le financement de livraisons et prestations de services en rapport avec des projets tels qu’ils figurent dans la liste des priorités du développement économique indonésien.
A cet effet, les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit:
Fait en deux exemplaires à Berne, le 22 janvier 1979, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais en cas de litige le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement K. Jacobi | Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie: W. Sukawati |
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