Sezione 1 – Impiego delle risorse e condizioni di finanziamento
- a)
- Il Fondo impiega le proprie risorse per i fini di cui all’articolo 2.
- b)
- Il Fondo concede mezzi finanziari soltanto agli Stati in sviluppo che sono Membri del Fondo, o ad organizzazioni intergovernative ai cui lavori partecipano detti Membri. Nel caso di un prestito concesso ad una organizzazione intergovernativa, il Fondo può richiedere una garanzia governativa o altre forme di garanzia.
- c)
- Il Fondo adotta disposizioni per assicurare che le risorse provenienti da qualsiasi finanziamento vengano impiegate esclusivamente ai fini per i quali detto finanziamento è stato concesso, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di efficacia e di giustizia sociale.
- d)
- Per l’assegnazione delle proprie risorse, il Fondo si ispira ai seguenti concetti prioritari:
- i)
- esigenza di incrementare la produzione alimentare e di migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni più povere nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di carenze alimentari;
- ii)
- potenziale d’incremento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo. Del pari, verrà data particolare importanza al miglioramento del livello di nutrizione delle popolazioni più povere in tali Paesi e delle loro condizioni di vita.
- Nel quadro delle priorità suddette, la concessione di aiuti è in funzione di criteri economici e sociali obiettivi, ed in particolar modo delle necessità dei Paesi a basso reddito, nonché del loro potenziale d’incremento della produzione alimentare, tenuto debito conto altresì del criterio di un’equa distribuzione geografica delle risorse in questione.
- e)
- Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la concessione di un finanziamento da parte del Fondo è regolata dalle politiche generali, dai criteri e regolamenti adottati di quando in quando dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 2 – Modalità e condizioni di finanziamento
- a)
- Il Fondo concede mezzi finanziari sotto forma di doni e di prestiti, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata.
- b)
- Il Consiglio di amministrazione stabilisce, a intervalli, la proporzione delle risorse del Fondo da impegnare nel corso dell’intero esercizio, per finanziare operazioni in ciascuna delle forme indicate nel paragrafo a), tenuto debito conto delle possibilità di vita del Fondo, a lunga scadenza, e della necessità di garantire la continuità delle sue operazioni. L’ammontare dei doni non deve normalmente oltrepassare l’ottava parte delle risorse impegnate nell’intera durata dell’esercizio. Una elevata proporzione dei prestiti è consentita a condizioni particolarmente favorevoli.
- c)
- Il Presidente sottopone progetti e programmi al Consiglio di amministrazione, per esame ed approvazione.
- d)
- Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni relative alla selezione ed all’approvazione dei progetti e programmi in base alle politiche generali, ai criteri e regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori.
- e)
- Per quanto riguarda l’esame dei progetti e programmi che gli vengono sottoposti ai fini del finanziamento, il Fondo ricorre, come regola generale, ai servizi di istituzioni internazionali e può, se del caso, rivolgersi ai servizi di altri enti specializzati competenti. Tali istituzioni ed enti sono scelti dal Consiglio d’amministrazione previa consultazione del beneficiario, e fanno direttamente capo al Fondo durante la loro «missione di esame».
- f)
- Per ogni prestito, un accordo avviene tra il Fondo ed il beneficiario, quest’ultimo essendo responsabile dell’attuazione del progetto o del programma concordato.
- g)
- Il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni internazionali competenti, affinché esse procedano all’esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull’esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni, a carattere mondiale o regionale, vengono selezionate caso per caso, con l’approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all’approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l’istituzione a cui detta vigilanza verrà affidata approvi i risultati dell’esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine vengono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l’istituzione o ente incaricato dell’esame, da un lato, e l’istituzione a cui verrà affidata la sorveglianza, dall’altro.
- h)
- Ai fini dei paragrafi f) e g), tutto quanto si riferisce ai «prestiti» si applica anche ai «doni».
- i)
- Il Fondo può aprire ad un ente nazionale di sviluppo una «linea di credito» che gli consenta di concedere e di gestire prestiti sussidiari, per finanziare progetti e programmi conformemente alle clausole contrattuali inerenti al prestito ed alle modalità fissate dal Fondo. Prima che il Consiglio di amministrazione approvi tale decisione, l’ente nazionale di sviluppo ed il suo programma vengono esaminati, conformemente alle disposizioni del paragrafo e). L’attuazione del programma è sottoposta alla vigilanza delle istituzioni scelte secondo le disposizioni del paragrafo g).
- j)
- Per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi da finanziare con le risorse del Fondo, il Consiglio di amministrazione emana opportuni regolamenti, i quali sono generalmente conformi ai principi delle licitazioni internazionali, e concedono la giusta preferenza agli esperti, tecnici, e forniture di Paesi in sviluppo.
Sezione 3 – Operazioni varie
Oltre alle operazioni specificate in altre parti del presente Accordo, il Fondo può intraprendere qualsiasi attività accessoria ed esercitare, nel quadro delle proprie operazioni, tutti i poteri necessari al raggiungimento del proprio obiettivo.