Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 29 Revoca dell’autorizzazione rilasciata alla sede sociale

29.1  Quando l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale revoca l’autorizzazione rilasciata all’impresa, ne informa l’autorità di controllo dell’altra Parte contraente se questa ha rilasciato all’impresa l’autorizzazione per l’apertura di una agenzia o succursale. Quest’ultima autorità deve del pari disporre la revoca dell’autorizzazione.

29.2  Nell’ipotesi contemplata dal paragrafo 29.1, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale adotta, con il concorso dell’autorità di controllo dell’altra Parte contraente, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e, in particolare, restringe la libera disposizione degli attivi dell’impresa, qualora tale misura non sia già stata presa a norma del paragrafo 18.2 e dell’articolo 23.

29.3  Il paragrafo 29.1 e, se del caso, il paragrafo 29.2, si applicano anche quando l’impresa rinunci di propria iniziativa all’autorizzazione accordatale.

Art. 29 Retrait de l’agrément accordé au siège social

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.