Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

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Art. 23 Inosservanza di prescrizioni relative alle riserve tecniche

23.1  Qualora un’agenzia o una succursale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 19–21, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare la libera disposizione degli attivi localizzati nel suo territorio, previa notifica all’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale.

23.2  L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l’agenzia o la succursale esercita la propria attività può prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.

Art. 23 Inobservation de prescriptions au sujet des réserves techniques

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.