21.1 La normativa in vigore in ciascuna Parte contraente sul cui territorio un’impresa esercita la propria attività stabilisce la natura degli attivi e, se del caso, i limiti entro i quali questi possono essere ammessi in contropartita delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di detti attivi.
21.2 L’espressione «natura degli attivi» designa le varie categorie di valori mobiliari e immobiliari e le loro differenziazioni specifiche quali, per i crediti che costituiscono la contropartita delle riserve tecniche, quelle relative ai singoli debitori.
21.3 La Parte contraente che ammette, in contropartita delle riserve tecniche, i crediti verso i riassicuratori, ne fissa anche la percentuale ammessa o prende le disposizioni necessarie per la sua fissazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 20.1, essa non può esigere la localizzazione di questi crediti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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