Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

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Art. 21 Definizione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche

21.1  La normativa in vigore in ciascuna Parte contraente sul cui territorio un’impresa esercita la propria attività stabilisce la natura degli attivi e, se del caso, i limiti entro i quali questi possono essere ammessi in contropartita delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di detti attivi.

21.2  L’espressione «natura degli attivi» designa le varie categorie di valori mobiliari e immobiliari e le loro differenziazioni specifiche quali, per i crediti che costituiscono la contropartita delle riserve tecniche, quelle relative ai singoli debitori.

21.3  La Parte contraente che ammette, in contropartita delle riserve tecniche, i crediti verso i riassicuratori, ne fissa anche la percentuale ammessa o prende le disposizioni necessarie per la sua fissazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 20.1, essa non può esigere la localizzazione di questi crediti.

Art. 21 Définition de la représentation des réserves techniques

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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