Se una delle Parti contraenti constata che un operatore economico dell’altra Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT5 o dell’Accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT6, essa può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi.
6 RS 0.632.233, 0.632.231.2
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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