Ai fini del presente capitolo:
- (a)
- la voce «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili» si riferisce agli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;
- (b)
- per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:
- (i)
- la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure
- (ii)
- la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza,
- nell’area di una Parte agli effetti di fornire un servizio;
- (c)
- per «sistemi telematici di prenotazione (STP)» si intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- (d)
- la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze;
- (e)
- per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato , ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (f)
- una persona giuridica è:
- (i)
- «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte,
- (ii)
- «controllata» da persone di una Parte, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato,
- (iii)
- «affiliata» ad un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
- (g)
- per «persona giuridica di una Parte» s’intende una persona giuridica che sia:
- (i)
- costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte e che svolga attività commerciali concrete nell’area di:
- (A)
- una delle due Parti, oppure
- (B)
- qualsiasi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio e sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte o da persone giuridiche che soddisfino tutte le condizioni del sottoparagrafo (A), oppure
- (ii)
- nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commerciale, che sia posseduta e controllata da:
- (A)
- persone fisiche di tale Parte, oppure
- (B)
- persone giuridiche di tale Parte come definite al sottoparagrafo (i);
- (h)
- per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
- (i)
- la voce «misure adottate da una Parte che incidono sugli scambi di servizi» comprende le misure riguardanti quanto segue:
- (i)
- l’acquisto, il pagamento o l’utilizzo di un servizio,
- (ii)
- l’accesso e il ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tale Parte chiede siano offerti al pubblico in generale,
- (iii)
- la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di persone dell’altra Parte per la fornitura di un servizio nell’area della Parte;
- (j)
- per «prestatore monopolista di un servizio» s’intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato dell’area di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di quel servizio;
- (k)
- per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione di tale Parte, è:
- (i)
- relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure
- (ii)
- relativamente alla Svizzera:
- (A)
- un cittadino della Svizzera, o
- (B)
- una persona residente a titolo permanente in Svizzera;
- (l)
- per «persona» s’intende una persona fisica o una persona giuridica;
- (m)
- per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aerei» s’intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- (n)
- la voce «servizi» comprende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell’esercizio di poteri governativi;
- (o)
- per «consumatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
- (p)
- per «servizio fornito dall’altra Parte» s’intende un servizio fornito:
- (i)
- dall’area o nell’area dell’altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell’altra Parte, o da una persona facente capo all’altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo totale o parziale, oppure
- (ii)
- in caso di fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell’altra Parte;
- (q)
- per «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» s’intende qualsiasi servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
- (r)
- per «prestatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio;
Nota: Nel caso in cui il servizio non venga fornito o tentato di essere fornito direttamente da una persona giuridica bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento sarà esteso alla presenza commerciale tramite la quale il servizio viene fornito o tentato di essere fornito e non deve essere esteso a nessun’altra parte del prestatore di servizio che si trovi al di fuori dell’area di una Parte in cui il servizio è fornito o tentato di essere fornito.
- (s)
- la voce «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
- (t)
- per «scambio di servizi» s’intende la fornitura di un servizio:
- (i)
- dall’area di una Parte all’area dell’altra Parte («modalità di fornitura transfrontaliera»),
- (ii)
- nell’area di una Parte ad un consumatore di servizi dell’altra Parte («modalità di consumo all’estero»),
- (iii)
- da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nell’area dell’altra Parte («modalità della presenza commerciale»),
- (iv)
- da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza, nell’area dell’altra Parte, di persone fisiche di una Parte («modalità della presenza di persone fisiche»);
- (u)
- per «diritti di traffico» s’intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo da, verso, all’interno o al di sopra di una Parte, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.