Ciascuna delle alte Parti contraenti comunicherà, le informazioni statistiche sulle operazioni, relative alle balene, che si sono svolte nell’orbita della loro giurisdizione, all’Ufficio internazionale di statistiche baleniere in Oslo.
Queste informazioni dovranno comprendere almeno i particolari di cui all’art. 10, e: 1. il nome e la stazzatura di ciascuna officina galleggiante; 2. il numero e la stazzatura globale delle baleniere; 3. un elenco delle stazioni terrestri che hanno funzionato nel periodo a cui si riferisce il controllo. Questo informazioni saranno fornite ad intervalli opportuni non oltrepassanti un anno.
Chacune des Hautes Parties contractantes communiquera les renseignements statistiques relatifs aux opérations, concernant les baleines, qui ont eu lieu dans le ressort de leur juridiction, au Bureau international de statistiques baleinières, à Oslo. Les renseignements fournis devront comprendre au moins les détails mentionnés à l’art. 10 et:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.