1. Salvo che le Parti in causa convengano diversamente, la commissione di conciliazione stabilisce le proprie norme di procedura.
2. Le Parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.