1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale a partire dal momento in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.
2 Qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale che diventa Parte alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In questo caso, l’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti dalla Convenzione.
3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’organizzazione d’integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
1 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2 À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3 Aux fins des par. 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.