Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

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Art. 22 Adozione e modifica degli allegati

1 Gli allegati della presente Convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.

2 Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

a.
gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta all’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;
b.
se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica al depositario entro un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera c in prosieguo;
c.
al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b.

4 Eccetto per l’allegato III, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi.

5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche dell’allegato III si applica la procedura seguente:

a.
le modifiche dell’allegato III sono proposte e adottate secondo la procedura esposta agli articoli da 5 a 9 e all’articolo 21 paragrafo 2;
b.
la Conferenza delle Parti decide all’unanimità in merito all’adozione delle modifiche;
c.
la decisione di modificare l’allegato III è comunicata immediatamente alle Parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione stessa.

6 Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi a una modifica della Convenzione, il nuovo allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della Convenzione.

Art. 23 Droit de vote

1 Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

2 Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

3 Aux fins de la présente Convention, «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.