1 Gli allegati della presente Convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.
2 Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:
4 Eccetto per l’allegato III, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi.
5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di modifiche dell’allegato III si applica la procedura seguente:
6 Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi a una modifica della Convenzione, il nuovo allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della Convenzione.
1 Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.
2 Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
3 Aux fins de la présente Convention, «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.