Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.743.1 Convenzione del 10 giugno 1996 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca

0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 20

Se il diritto alle prestazioni in virtù delle norme giuridiche ceche sorge solo tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri, questi devono essere considerati solo nella misura necessaria come se fossero periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche ceche. Al riguardo si deve osservare quanto segue:

a.
le prestazioni il cui importo è stabilito secondo la durata di assicurazione sono fissate esclusivamente nella misura corrispondente ai periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche ceche;
b.
le prestazioni o le parti di prestazioni il cui importo non è stabilito secondo la durata di assicurazione sono fissate sulla base del rapporto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti esclusivamente secondo le norme giuridiche ceche e 30 anni di assicurazione, al massimo però per un importo pari alla prestazione completa; questa disposizione non si applica alle prestazioni o alle parti di prestazioni concesse per garantire un reddito minimo;
c.
i periodi aggiunti ai periodi di assicurazione dopo l’insorgenza dell’invalidità per fissare le prestazioni concesse in seguito a una lunga permanenza di cattive condizioni di salute e le prestazioni per superstiti sono valutati sulla base del rapporto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti esclusivamente secondo le norme giuridiche ceche e i due terzi dei periodi trascorsi tra il 16° anno d’età dell’assicurato e l’insorgenza dell’invalidità oppure del decesso, fino a concorrenza però di tutti i periodi aggiunti.

Art. 23

(1)  Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. A l’exception des examens médicaux, cette aide est gratuite.

(2)  Pour l’appréciation du degré d’invalidité ou de l’état de santé, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.