(1) I cittadini della Repubblica Ceca e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; sono fatti salvi i capoversi 2–4.
(2) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.
(3) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Repubblica Ceca o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.
(4) Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora.
L’art. 14, par. 2 à 4, est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.