1 I beneficiari di prestazioni assegnate in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente, comunicano all’istituto debitore, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento inerente alla loro situazione personale o familiare, al loro stato di salute o alla loro capacità al lavoro e al guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi nei confronti delle legislazioni enumerate all’articolo 2 della Convenzione o ai sensi delle disposizioni di questa Convenzione.
2 Gli istituti si trasmettono reciprocamente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, ogni informazione del genere sopra citato di cui avrebbero conoscenza.
1 Les frais administratifs résultant de l’application de la convention sont supportés par les organismes chargés de l’appliquer.
2 Les frais résultant d’enquêtes médicales, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement y afférents, sont avancés par l’institution chargée d’effectuer ces enquêtes et remboursés séparément de cas en cas par l’institution qui les a requis.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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