1 Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono erogate in Svizzera dall’INSAI e in Svezia dalla Cassa generale d’assicurazione del luogo di residenza, a condizione che il richiedente provi il suo diritto a prestazioni.
2 Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove si è verificato l’infortunio, spetta a detto rappresentante produrre, per quanto possibile, le attestazioni relative al diritto a prestazioni del richiedente.
3 Se non può essere presentata nessuna attestazione relativa al diritto a prestazioni, l’istituto del luogo in cui è accaduto l’infortunio chiede all’istituto designato all’articolo 9 dello Stato contraente competente di fornirgli le attestazioni e i documenti richiesti.
Pour l’application de l’art. 21, par. 2, de la convention, l’institution débitrice délivre à l’assuré une attestation concernant les prestations qu’il peut prétendre après avoir transféré sa résidence. Cette attestation peut aussi être délivrée à l’institution du lieu de résidence.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.