Se le legislazioni dei due Stati contraenti prevedono la concessione di rendite d’invalidità ad assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento, tali rendite sono versate ai cittadini degli Stati contraenti finché sono domiciliati e dimorano sul territorio di uno di questi Stati.
29 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 13 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
27 Abrogé par l’art. 1 ch. 12 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
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