(1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia notificata da una delle Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine.
(2) In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni continuano a essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione sono disciplinati mediante un accordo tra le Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto a Berna, il 4 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua ungherese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per la | Per la |
M. Verena Brombacher | Pal Gresznáryk |
(1) La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation notifiée par l’une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration du terme.
(2) En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à des prestations acquis jusqu’alors; les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions seront réglés par arrangement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.