Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.314.111 Primo Accordo aggiuntivo del 18 settembre 1985 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983

0.831.109.314.111 Premier avenant du 18 septembre 1985 à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

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Art. 1

l.  L’articolo 3 paragrafo 1 lettera A c della Convenzione, ha il seguente tenore:

2.  L’articolo 3 paragrafo 1 lettera B f della Convenzione, ha il seguente tenore:

3.  L’articolo 13 della Convenzione ha il seguente tenore:

4.  Dopo l’articolo l3 della Convenzione è inserito un articolo 13a redatto come segue:

5.  L’articolo 16 della Convenzione ha il seguente tenore:

6.  L’articolo 17 della Convenzione ha il seguente tenore:

7.  L’articolo 18 della Convenzione ha il seguente tenore:

8.  L’articolo 19 della Convenzione ha il seguente tenore:

9.  L’articolo 20 della Convenzione ha il seguente tenore:

10.  L’articolo 21 della Convenzione ha il seguente tenore:

11.  Il numero 1 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:

12.  I1 numero 5 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:

13.  I1 numero 9 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:

14.  I1 numero 10 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:

Art. 1

1.  L’art. 3, par. 1., let. A, c de la convention a la teneur suivante:

2.  L’art. 3, par. 1., let. B, f de la convention a la teneur suivante:

3.  L’art. 13 de la convention a la teneur suivante:

4.  Un art. 13a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 13 de la convention:

5.  L’art. 16 de la convention a la teneur suivante:

6.  L’art. 17 de la convention a la teneur suivante:

7.  L’art. 18 de la convention a la teneur suivante:

8.  L’art. 19 de la convention a la teneur suivante:

9.  L’art. 20 de la convention a la teneur suivante:

10.   L’art. 21 de la convention a la teneur suivante:

11.  Le ch. 1 du protocole final de la convention a la teneur suivante:

12.  Le ch. 5 du protocole final de la convention a la teneur suivante:

13.  Le ch. 9 du protocole final de la convention a la teneur suivante:

14.  Le ch. 10 du protocole final de la convention a la teneur suivante:

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.