Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera b della Convenzione:
A. in Cile
B. in Svizzera
la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione», per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. b, de la Convention sont:
A. au Chili
B. en Suisse
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.